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Chi è il giudice di Pace

Il Giudice di Pace appartiene alla magistratura onoraria. E’ quindi un magistrato giudicante nei procedimenti civili, amministrativi e penali di sua competenza.
La legge attribuisce al Giudice di Pace anche funzioni di mediatore: i cittadini possono dunque rivolgersi a lui, per tutte le materie e senza limiti di valore, per cercare un accordo amichevole senza instaurare una causa. In questo caso non è necessaria l’assistenza di un legale.
Se il valore della controversia non supera € 1.100 le parti possono stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore; oltre tale valore il Giudice di Pace può autorizzare in tal senso con proprio decreto (art. 82 cpc).

COMPETENZA IN MATERIA CIVILE

per valore:
  • cause aventi ad oggetto beni mobili, il cui valore non ecceda € 5.000,00 (quando non attribuite dalla legge ad altro giudice);
  • cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il cui valore non ecceda € 20.000,00;
  • cause di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni (L. 24 novembre 1981 n. 689), il cui valore non ecceda € 15.493,71, escluse le materie di cui all'art. 22bis della medesima legge;
per materia:
  • cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni che superano la normale tollerabilità;
  • cause di opposizione alle sanzioni amministrative ed ai verbali di accertamento di violazione al codice della strada (art. 204bis);
  • cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
  • cause relative agli interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

COMPETENZA IN MATERIA PENALE

reati previsti dal Codice Penale:
  • Percosse (art. 581 c.p.)
  • Lesioni personali dolose lievissime (art. 582 c.p.)
  • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) *
  • Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
  • Diffamazione (art. 595 c.p.)
  • Minaccia (art. 612 c.p.)
  • Furti punibili a querela dell'offeso (furto d'uso e furto lieve per bisogno; art. 626 c.p.)
  • Usurpazione (art. 631 c.p.)
  • Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
  • Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
  • Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
  • Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)
  • Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
  • Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
  • Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
  • Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
  • Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
  • Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
 
  • In materia amministrativa, il Giudice di Pace è competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della Strada, sul ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, tranne quei casi riservati al Tribunale, e sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza relativa agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45, legge 69/2009).
  • In materia di immigrazione, il Giudice di Pace è competente a decidere sulla convalida dei provvedimenti del Prefetto in materia di espulsione dal territorio dello Stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal Questore. Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (a decorrere dall'8 agosto 2009), è di competenza del Giudice di Pace il nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento "a presentazione immediata" in udienza.